Caldo nei luoghi di lavoro ? Cos’è previsto
La sicurezza nei luoghi di lavoro è sempre di più tema centrale nella gestione delle aziende. Tra le diverse normative che la regolano c’è da qualche anno particolare attenzione alla condizione dell’ambiente di lavoro e nello specifico al microclima da mantenere per consentire al personale di lavorare in condizioni ottimali, sia per la sicurezza sia per garantire la maggior produttività.
Cosa prevede la Legge ?
Il riferimento principale è il Dlgs n. 81 del 2008 che all’allegato IV comma 1.9 definisce il microclima, prevedendo inoltre che il rispetto delle condizioni indicate sia previsto anche nel calcolo dei rischi.
Le specifiche nel dettaglio:
- La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
- Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.
- ai lavoratori devono essere garantite una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d’aria fastidiose
- A fissare, però, delle temperature di massima per i luoghi di lavoro è un vecchio DPR 128/1959 – art. 281 che stabilisce quelli che sono i riferimenti legislativi per la valutazione degli ambienti di lavoro per Cave e Torbiere stabilendo che “In estrema sintesi, sono definite una temperatura massima di 30-32°C, considerata compatibile con l’esecuzione di attività della durata di 8 h/giorno ed è invece vietata la normale attività al superamento dei 35°C”.
- Con la sentenza n. 6631 del 1 aprile 2015 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha segnato un riferimento chiave per la giurisprudenza italiana: se il datore di lavoro non garantisce un ambiente di lavoro salubre e tale da non recar danno alla salute dei lavoratori, questi sono legittimati ad astenersi dall’eseguire le proprie mansioni e a ottenere comunque la retribuzione dovuta.
Sebbene non vi siano degli obblighi precisi, secondo le indicazioni dell’INPS e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità le condizioni ottimali prevedono una temperatura attorno ai 24°-26° per gli ambienti di lavoro.
Negli ultimi anni numerosi studi hanno dimostrato inoltre come l’incremento delle temperature e il caldo estivo incida nettamente e inesorabilmente sulla produttività dei lavoratori e di conseguenza delle aziende stesse, specialmente in contesti sviluppati dove sempre più le persone sono meno abituate a sopportare le alte temperature (aria condizionata in auto, a casa, al ristorante, etc.).
In diverse realtà le alte temperature nei giorni di picco estivi si sono rivelate un problema non solo per i lavoratori, ma anche per macchine e attrezzature, costrette al fermo o danneggiate.
Le stesse normative nazionali a tutela dei lavoratori e le linee guida Inps riportano tuttavia indicazioni anche in senso opposto, ovvero nella prevenzione di rischi dovuti all’utilizzo di aria condizionata all’interno degli ambienti di lavoro: è consigliato di mantenere un differenziale non troppo elevato tra la temperatura esterna e gli interni, di garantire un sufficiente e costante ricircolo d’aria e soprattutto di prestare particolare attenzione alle controindicazioni sull’uso dell’aria condizionata (filtri sporchi, etc.).
